Il presente paragrafo è riferito ai lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.104 del 2020 e che, pertanto, possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 6, del DecretoRistori. Il citato articolo 15, comma 6, prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a mille euro a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. L’indennità è rivolta ai lavoratori iscritti al predetto Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del citato Decreto Ristori, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di trattamento pensionistico diretto, alla predetta data del 29 ottobre 2020. Ai sensi del medesimo articolo 15, comma 6, del decreto-legge n.137 del 2020, l’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro è altresì riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che possono far valere almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del citato Decreto Ristori, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
 

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